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Costo revisione auto e moto: dal 1 novembre 2021 scatta l’aumento

04 Novembre 2021

Con un decreto attuativo emanato nelle scorse settimane, il Ministero delle Infrastrutture ha reso operativo l’aumento di 9,95 euro della tariffa per le revisioni. Attivato anche un bonus, ma vale per un solo veicolo e ha fondi limitati

Le revisioni sono ormai tornate a funzionare a pieno regime e dal 1° novembre 2021 saranno operativi gli aumenti delle tariffe nazionali. Il decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile ha dato il via libera all’incremento di 9,95 euro della tariffa per le revisioni per adeguamento Istat. Dal 1 novembre, la tariffa per la revisione di un qualsiasi veicolo a motore (auto e moto) passerà quindi da 45 a 54,90 euro se eseguita in Motorizzazione e a 79,02 euro se effettuata in un centro revisioni autorizzato. Più nel dettaglio, i costi saranno così suddivisi: 54,95 euro: costo della revisione; 12,09 euro: Iva al 22%; 10,20 euro: diritti Motorizzazione; 1,78 euro: costo bollettino postale.

Il costo della revisione periodica aumenterà a partire dal prossimo novembre, un ritocco al rialzo contenuto in un emendamento alla legge di Bilancio 2021. Per mitigare, almeno parzialmente, gli effetti della stangata c’è il “bonus veicoli sicuri”

Revisione auto e moto più cara a partire dal 1° novembre 2021, una brutta notizia per riguarda tutti gli automobilisti che si accingono, o dovranno farlo in seguito, a sottoporre il proprio veicolo all’ispezione periodica, obbligatoria per legge. È l’effetto di un emendamento alla legge di Bilancio 2021 che prevede un aumento del 22% della tariffa base da pagare se si effettua la revisione presso la Motorizzazione Civile, spesa che passa dai 45 euro attuali a 54,95 euro. Nel caso in cui si effettui la revisione presso uno dei tanti centri convenzionati privati, alla tariffa base va aggiunta l’Iva (al 22%), la tariffa motorizzazione (10,20 euro) e le spese postali (1,78 euro). In totale fanno 79,02 euro, il 18% in più rispetto ai 66,88 euro che si pagano adesso.

UN BONUS (MA NON PER TUTTI) CHE MITIGA L’AUMENTO

La stessa legge di Bilancio ha introdotto il cosiddetto “bonus veicoli sicuri” del valore di 9,95 euro del quale beneficerà chi sottoporrà a revisione un veicolo tra il 2021 e il 2023. Sarà quindi lo Stato a versare la differenza tra la vecchia la nuova tariffa per la revisione auto e per questo è stato istituito un fondo da circa quattro milioni di euro, una somma destinata ad esaurirsi ben prima della scadenza prevista per il bonus e, di conseguenza, non per tutti. Calcolatrice alla mano, potranno usufruirne solo 402 mila persone all’anno rispetto ai 17 milioni abituali, quelli che hanno la data di scadenza immediatamente successiva al debutto delle nuove tariffe. Inoltre, il bonus sarà valido per un solo veicolo a persona. Quindi, se si è proprietari di più di un veicolo lo sconto sarà solo sul primo ad essere sottoposto all’ispezione; gli altri pagheranno il prezzo pieno della revisione auto con le nuove tariffe.

QUANDO EFFETTUARE LA REVISIONE AUTO E MOTO

—La prima revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, le successive ispezioni devono essere sostenute effettuate con cadenza biennale. Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli (moto e scooter oltre i 50 cc) e ciclomotori. Le auto con revisione scaduta, o che scadrà nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno circolare con la revisione scaduta per dieci mesi oltre la data ultima entro la quale andava o andrà effettuata la revisione. Invece la revisione è prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città).